Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 ott 1998
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick
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