Art. 2
2 / 2In vigore dal 23 ott 1998
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Flick
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-22;345#art-2