Art. 1
1 / 16In vigore dal 5 dic 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2013, N. 131
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-01;333#art-1