Art. 49 · Disposizioni finali e transitorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
Titolo VI

Art. 49

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Disposizioni finali e transitorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

In vigore dal 12 mag 1999
Disposizioni finali e transitorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, ) 1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. 1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell', comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all', comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all', comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. 2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all' e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. 2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TURCO, Ministro per la solidarietà sociale DINI, Ministro degli affari esteri NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica BINDI, Ministro della sanità BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286#art-49