Art. 2 · Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente

Art. 2

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Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente

In vigore dal 1 set 1998
1. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti programmi generali, produttivi e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni sono adottate entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, sentito apposito comitato consultivo paritetico cui partecipano, nella medesima proporzione, rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente e rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Ente, in numero non inferiore a sei, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie; partecipano altresì, limitatamente alle questioni attinenti allo specifico settore di competenza, rappresentanti dei gestori di magazzino, dei tabaccai e dei produttori e trasformatori di tabacchi greggi, parimenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. 3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'Ente non espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 7, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti effettivi del collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per le politiche agricole. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il comitato consultivo paritetico di cui al comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente. Il comitato consultivo paritetico è nominato con decreto del Ministro delle finanze. 7. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, che deve essere approvato con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. 9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, con le modalità previste dall' della legge 21 marzo 1958, n 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno, incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attività svolte dall'Ente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-09;283#art-2