Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 ago 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di rifornimento idrico, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sono trasferite, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale.
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