Art. 6 · Norme finali

Art. 6

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Norme finali

In vigore dal 28 ago 1998
1. Le disposizioni modificative e correttive di cui agli del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
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