Art. 6 · Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Titolo IIISez. I

Art. 6

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Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante

In vigore dal 9 lug 1998
(Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante) 1. Il Tesoro può ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, già denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-6