Art. 52 quinquies
57 / 57Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale
In vigore dal 27 set 2001
Responsabilità amministrativa degli enti
per falsità in monete euro non aventi corso legale
1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-52-quinquies