Titolo VI
Art. 49
49 / 57Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 9 lug 1998
(Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni)
1. In applicazione di quanto previsto dall', comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-49