Art. 22 · Organismi di investimento collettivo del risparmio
Titolo IV

Art. 22

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Organismi di investimento collettivo del risparmio

In vigore dal 9 lug 1998
(Organismi di investimento collettivo del risparmio) 1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute: a) nell', commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8; b) nell', comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-22