Art. 15 · Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
Titolo IIISez. IV

Art. 15

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Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati

In vigore dal 9 lug 1998
(Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati) 1. A partire dal 1 gennaio 1999, l'euro può essere utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-15