Art. 12 · Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati
Titolo IIISez. III

Art. 12

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Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati

In vigore dal 9 lug 1998
(Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati) 1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all' emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all', comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali. 2. La ridenominazione degli strumenti di cui all' è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-12