Titolo III›Sez. II
Art. 10
10 / 57Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali
In vigore dal 9 lug 1998
(Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi
da enti pubblici territoriali)
1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facoltà di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalità prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli del presente decreto.
Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-10