Art. 6
6 / 15Accesso al reddito minimo di inserimento
In vigore dal 4 ago 1998
1. Il reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale.
2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo.
3. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal comune.
5. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno, e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.
6. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.
7. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dal presente decreto alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-6