Art. 5
5 / 15Finanziamento
In vigore dal 4 ago 1998
1. Il costo della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per la parte dei trasferimenti monetari integrativi del reddito grava per una quota non inferiore al novanta per cento sul Fondo per le politiche sociali, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo con il decreto di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e fino al 10 per cento sui comuni che effettuano la sperimentazione, tenuto conto della capacità di spesa e dell'entità del bilancio comunale. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della valutazione dei costi del progetto presentato dal comune nei termini e con le modalità stabilite dal decreto di cui all', comma 1.
2. I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli relativi alla predisposizione e realizzazione dei programmi di integrazione sociale, sono a carico dei comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-5