Art. 15
15 / 15Estensione del reddito minimo di inserimento.
In vigore dal 28 nov 2000
1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all', comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-15