Art. 14
14 / 15Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione
In vigore dal 4 ago 1998
Commissione di indagine
sulla povertà e sull'emarginazione
1. La commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina annualmente l'attuazione della sperimentazione sulla base dei documenti predisposti dal Dipartimento per gli affari sociali, dai comuni coinvolti e dall'ente o società incaricato della valutazione ed esprime pareri e suggerimenti.
2. La commissione inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, cura la specificazi one degli obiettivi di valutazione, di cui all', comma 2.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1 e 2, la commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione è affiancata da una commissione nominata dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, composta da dieci esperti, cinque dei quali designati dai rappresentanti delle regioni e cinque designati dai rappresentanti dei comuni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-14