Art. 11
11 / 15Accertamenti e verifiche
In vigore dal 4 ago 1998
1. Con la dichiarazione di cui all', comma 5, il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.
2. Il comune effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-11