Art. 3
3 / 3Entrata in vigore
In vigore dal 9 mag 1998
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-05-08;135#art-3