Titolo II
Art. 7
7 / 16Disposizioni normative sul marchio identificativo della produzione nazionale
In vigore dal 20 giu 1998
Disposizioni normative sul marchio
identificativo
della produzione nazionale
1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale.
2. Il marchio consiste in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale ed è di proprietà del Ministero per le politiche agricole.
3. Il controllo di conformità a quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio deve essere svolto da uno o più organismi di certificazione, autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, in conformità alla norma EN 45011 o da autorità di controllo pubbliche designate dal Ministero stesso. Il costo di tali controlli è a carico dei soggetti che richiedono l'uso del marchio.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, in quanto compatibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-7