Titolo I
Art. 4
4 / 16Disposizioni in materia di previdenza sociale
In vigore dal 20 giu 1998
1. All' della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera d) dopo le parole "di prodotti agricoli" sono aggiunte le parole: "nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connesse a quella di raccolta".
2. All' della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività".
3. La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.
4. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e numeri 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, sono destinati per lire 251 miliardi per il 1998 e per lire 79 miliardi per il 1999 alla riduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro, versati dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi del settore agricolo. Le modalità di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-4