Titolo III
Art. 10
10 / 16Rafforzamento strutturale delle imprese
In vigore dal 20 giu 1998
1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall', comma 203, lettere d) "Patti territoriali", e) "Contratto di programma" ed f) "Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97, n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualità delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992;
b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;
c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformità alle disposizioni previste dall', paragrafo 2, lettere e) ed f), nonché paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. Le modalità di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell' del regolamento (CEE) n. 2078/92, le modalità per l'erogazione di adeguati contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173#art-10