Art. 7
7 / 9Entrate da partecipazione al costo delle prestazioni
In vigore dal 1 gen 2001
Entrate da partecipazione
al costo delle prestazioni
1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle disponibilità finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine annualmente predeterminata in base: a) alla normativa nazionale in materia di partecipazione e di relative esenzioni; b) al numero di assistiti esentati dalla partecipazione in relazione sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia a particolari condizioni di malattia; c) al ricorso alle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le aziende sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati relativi all'ammontare della partecipazione al costo e al numero di assistiti esenti per tipologia di esenzione riconosciuta e a trasmetterli alla regione e al Ministero della sanità. Le regioni validano i dati e comunicano alle aziende sanitarie le eventuali rettifiche da operare entro il mese successivo alla trasmissione; soltanto dopo tale periodo il Ministero della sanità provvede a utilizzare i dati.
2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all', comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni onere finanziario a carico dello Stato.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 84, comma 2, lettera e)) che "In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia" del presente dell'articolo articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-29;124#art-7