Art. 4 · Partecipazione dei privati

Art. 4

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Partecipazione dei privati

In vigore dal 23 nov 2000
1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999. 2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. 3. Lo statuto è eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l' del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall' del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione. 4. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione."

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-23;134#art-4