Art. 4
4 / 15In vigore dal 26 mag 1998
1. All' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonchedelle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137#art-4