Art. 3
3 / 15In vigore dal 26 mag 1998
1. All' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera f), le parole: "esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi," sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all', comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137#art-3