Art. 10

Art. 10

10 / 15
In vigore dal 26 mag 1998
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell', comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi."; b) nel comma 4, dopo le parole: "a proprietà indivisa" sono aggiunte le seguenti: "e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa"; c) nel comma 6, dopo le parole: "della legge 8 novembre 1991, n. 381," sono aggiunte le seguenti: "nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137#art-10