Art. 24 · Indirizzo strategico e coordinamento operativo
Capo IV

Art. 24

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Indirizzo strategico e coordinamento operativo

In vigore dal 21 nov 2019
1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall', comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione. 2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore. 3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della Simest S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all' della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-24