Capo IV
Art. 23
23 / 25Ulteriori interventi in materia di commercio estero
In vigore dal 21 nov 2019
1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero e dei programmi volti alla internazionalizzazione delle imprese, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ferme restando le competenze dell'AIPA, promuove la ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio, nonché di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalità più articolate al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilità di accessi diretti al sistema informativo dell'ICE.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-23