Capo IV
Art. 22
22 / 25Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni
In vigore dal 21 nov 2019
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
2. All', comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".
3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall', comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-22