Art. 20 · Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.
Capo III

Art. 20

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Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

In vigore dal 21 nov 2019
1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, nonché al comma 2, lettere a), b), f), g) e h), ed all', commi 1, 2 e 3, dopo le parole: "imprese" e: "società" è soppressa la parola "miste"; b) all', comma 1, dopo le parole: "partecipate da imprese italiane", sono inserite le seguenti: "ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,"; c) all', comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring."; d) all', i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell' non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce: a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato; b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato; c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione; d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero. 2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1."; e) all', il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le finalità di cui alla presente legge."; f) all', comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il soggetto gestore del Fondo di cui all' della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si applica l', commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.". 2. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalità e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall', comma 3. 3. All', comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero.".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-20