Art. 18 · Relazione al Parlamento
Capo II

Art. 18

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Relazione al Parlamento

In vigore dal 28 mag 1998
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso, nonché su quella da svolgere nell'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-18