Art. 17 · Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari
Capo II

Art. 17

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Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari

In vigore dal 25 lug 2021
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all', comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all', comma 1-bis. 3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all' del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-17