Art. 96 · Riordino di strutture
Titolo IIICapo V

Art. 96

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Riordino di strutture

In vigore dal 6 mag 1998
1. Nell'ambito del riordino di cui all', sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare: a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici; c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici; d) gli uffici del genio civile per le opere marittime; e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali; f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche. 2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-96