Titolo III›Capo V
Art. 96
97 / 165Riordino di strutture
In vigore dal 6 mag 1998
1. Nell'ambito del riordino di cui all', sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-96