Art. 90 · Attività private sostitutive di funzioni amministrative
Titolo IIICapo IV

Art. 90

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Attività private sostitutive di funzioni amministrative

In vigore dal 6 mag 1998
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-90