Art. 84 · Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Titolo IIICapo III

Art. 84

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Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli e tra queste, in particolare, le funzioni relative: a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento; b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione; c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-84