Art. 77 · Compiti di rilievo nazionale
Titolo IIICapo III

Art. 77

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Compiti di rilievo nazionale

In vigore dal 6 mag 1998
1. Ai sensi dell', comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-77