Art. 73 · Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali
Titolo IIICapo III

Art. 73

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Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

In vigore dal 6 mag 1998
Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali 1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell' le seguenti funzioni: a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale; b) il coordinamento degli interventi ambientali; c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi. 2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione. 3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all', comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.
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