Titolo III›Capo III
Art. 70
71 / 165Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
In vigore dal 6 mag 1998
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-70