Art. 57 · Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore
Titolo IIICapo IISez. II

Art. 57

58 / 165

Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

In vigore dal 6 mag 1998
Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore 1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all' della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. 2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale. 3. Resta comunque fermo quanto disposto dall', comma 6, del presente decreto legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-57