Art. 56 · Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Titolo IIICapo IISez. II

Art. 56

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Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell', comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-56