Art. 52 · Compiti di rilievo nazionale
Titolo IIICapo IISez. I

Art. 52

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Compiti di rilievo nazionale

In vigore dal 6 mag 1998
1. Ai sensi dell', comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese. 2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all', comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. 3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata. 4. All', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-52