Titolo II›Capo X
Art. 47
48 / 165Funzioni e compiti conservati allo Stato
In vigore dal 15 dic 1999
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.
3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell' e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali,in conformità con l' della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delleattività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-47