Art. 40 · Funzioni e compiti conservati allo Stato
Titolo IICapo VIII

Art. 40

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Funzioni e compiti conservati allo Stato

In vigore dal 5 lug 2001
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio; b) le esposizioni universali; c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale; d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale; e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale. f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. 2. Resta fermo quanto previsto dall', comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera f) del comma 1 del presente articolo, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-40