Art. 27 bis · Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese
Titolo IICapo IV

Art. 27 bis

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Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese

In vigore dal 9 dic 2000
1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall', comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-27-bis