Titolo II›Capo IV
Art. 27
27 / 165Esclusioni
In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-27