Art. 24 · Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
Titolo IICapo IV

Art. 24

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Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

In vigore dal 6 mag 1998
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all', assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. 2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato. 3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico. 4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. 5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-24