Art. 21 · Semplificazioni e liberalizzazioni
Titolo IICapo III

Art. 21

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Semplificazioni e liberalizzazioni

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono soppresse le seguenti funzioni: a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386. 2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell' del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-21