Art. 20 · Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
Titolo IICapo III

Art. 20

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Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

In vigore dal 1 gen 2006
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-20