Art. 161 · Conferimenti alle regioni e agli enti locali
Titolo V

Art. 161

162 / 165

Conferimenti alle regioni e agli enti locali

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-161