Titolo V
Art. 161
162 / 165Conferimenti alle regioni e agli enti locali
In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-161